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ACLI Emilia-Romagna
Forum Terzo Settore Emilia Romagna
Assieme in Emilia Romagna
                    

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1.    E’ costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt.. 36 e seguenti del Codice Civile e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione di Promozione Sociale denominata: ”ACLI regionale Emilia Romagna”, di seguito indicata come Associazione regionale, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione “ACLI Regione Emilia Romagna”.

1.2.    L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata “Associazione Nazionale” – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale -  di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

1.3.    L’Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. - è riconosciuta ed aggregata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell’ 8 agosto 1947. In particolare l’Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale regionale delle ACLI medesime.

1.4.    L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5.    L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6.    In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l’Associazione accetta espressamente ed integralmente l’apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

1.7.    L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE
2.1.    L’Associazione ha sede in Bologna.

2.2.    Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

2.3.    E’ data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio regionale.

2.4.    L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

2.5.    L’Associazione regionale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria regione riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI, tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza regionale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio regionale - e saranno conseguentemente inquadrate, sotto ogni profilo, nell’ambito della Associazione regionale.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

3.1.    L’Associazione, unitamente alle A.C.L.I.,  di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2.    Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio regionale e dal Consiglio nazionale.

3.3.    L’Associazione regionale nell’ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria regione, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello regionale secondo i principi di cui sopra.

3.4.    L’Associazione regionale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Associazioni provinciali delle A.C.L.I. presenti sul territorio regionale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito regionale per lo svolgimento della attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.

3.5.    L’Associazione regionale, nell’ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello regionale, per supportare l’attività a livello regionale e per coadiuvare l’Associazione nazionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale.

3.6.    Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l’Associazione, in particolare,  per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone inoltre – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

•    dare  impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;

•    realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale.

•    promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

•    favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni  e alle istanze del territorio;

•    curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

3.7.    L’Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, potrà altresì:

•    Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;

•    effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

•    esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);

•    svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.8.    In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I., curando anche l’edizione di stampe periodiche e non.
 
3.9.    L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.10.    A tale fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.11.    In tale ambito l’Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema A.C.L.I., nell’ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.
       
3.12.    Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei soci. In caso di necessità ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo agli associati. E’ riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate dalla Presidenza.

Art. 4 – RAMO ONLUS

4.1.    Atteso che le ACLI sono Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali, nella specie, sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947, l’Associazione, previa apposita delibera della Presidenza regionale, potrà direttamente svolgere, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni -  nel rispetto delle prescritte disposizioni normative e regolamentari – una o più attività ricomprese nell’elenco di cui al 1° comma, lett. a) dell’art. 10 del citato D. Lgs. 460/97, che siano compatibili con le finalità istituzionali dell’Associazione medesima.

4.2.    L’Eventuale svolgimento di una o più attività ricomprese nel Ramo ONLUS dovrà essere compiutamente disciplinato in uno specifico regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, predisposto dalla Presidenza regionale ed approvato con apposita delibera del Consiglio regionale.

4.3.    Il suddetto regolamento, unitamente al presente Statuto, dovrà essere trasmesso, in coerenza con vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle competenti autorità per le necessarie autorizzazioni, e nella sua articolazione dovrà:
•    Indicare le attività effettivamente svolte rientranti nel ramo ONLUS;
•    Specificare che lo svolgimento delle predette attività deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti clausole:
o    l’esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale in relazione alle attività svolte nel predetto Ramo ONLUS;
o    fermo restando quanto disposto all’art. 1.4. del presente statuto, la possibilità di destinare utili o avanzi di gestione del Ramo a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
o    l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione del Ramo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse del ramo medesimo, anche attraverso la costituzione di apposite riserve vincolate agli anzidetti fini;
o    l'obbligo di devolvere il patrimonio del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
o    l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ramo organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "RAMO ONLUS".

4.4.    L’attività del ramo ONLUS dovrà essere rendicontata con una contabilità separata ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 5 – SOCI - DIRITTI E DOVERI

5.1.    L’Associazione regionale è una articolazione territoriale della Associazione ACLI alla quale i soggetti interessati si associano attraverso l’iscrizione presso una Struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell’Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

5.2.    Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'Associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente i soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell’Associazione provinciale ACLI di riferimento e conseguentemente al Congresso dell’Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell’Associazione ACLI nazionale.

5.3.     Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- E’ esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;

-    Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione;

-    La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1.    Sono Organi dell’Associazione regionale:
-    il Congresso regionale;
-    il Consiglio regionale;
-    la Presidenza regionale;
-    il Presidente regionale;
-    il Collegio dei Revisori.

6.2.    In relazione agli Organi sociali, l’Associazione regionale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla “Nomina Incaricati” allo “Scioglimento Presidenze” allo “Scioglimento Consiglio – Nomina Commissario”, nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all’art. 6.1. che precede, la “Convenzione di arbitrato”.

Art. 7 – CONGRESSO REGIONALE

7.1.    Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti dai Congressi provinciali, nonché dagli eventuali delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

7.2.    In relazione all’attività del Congresso regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

7.3.    Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso regionale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

7.4.    In caso di adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari  - previa autorizzazione della Direzione Nazionale - le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio regionale.

7.5.    Le deliberazioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale di cui all’articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni delegato ha diritto di consultare il verbale Congresso regionale e del Consiglio regionale.

Art. 8 – CONSIGLIO REGIONALE

8.1.    Il Consiglio regionale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso regionale e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna provincia aclista, eletti dal relativo Consiglio provinciale, nonché dagli altri soggetti, sia con diritto di voto che senza diritto di voto, previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

8.2.    In relazione all’attività del Consiglio regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art. 9 – PRESIDENZA REGIONALE

9.1.    La Presidenza regionale è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio regionale su proposta del Presidente, nonché, senza diritto di voto, dagli altri soggetti previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

9.2.    In relazione all’attività della Presidenza regionale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

9.3.    La Presidenza regionale dirige le ACLI nell’ambito della Regione, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni degli Organi nazionali.

9.4.    Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta  alla Presidenza regionale:
a)    compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)    redigere e presentare al Consiglio Regionale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
c)    redigere e presentare al Consiglio regionale il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

9.5.    Le riunioni della Presidenza regionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

9.6.    Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta in relazione alla carica ricoperta.

9.7.    I verbali delle sedute della Presidenza regionale devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi dell’Associazione che vogliano prenderne visione.

Art 10 – PRESIDENTE REGIONALE

10.1.    Il Presidente regionale ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2.    La Presidenza regionale può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell’amministrazione.

10.3.    In relazione all’attività del Presidente regionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Nazionali.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

11.1.    Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.

11.2.    Se non vi ha provveduto il Consiglio regionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale; possono essere invitati alle riunioni della Presidenza regionale.

11.3.    La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilità all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.

11.4.    In caso di previsione dello Statuto e/o dei Regolamenti Nazionali è possibile nominare, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

12.1.    L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
    a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio regionale;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

12.2.    L’Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente  alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 13 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

13.1.    L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

13.2.    Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza regionale e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio regionale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

13.3.    Il Consiglio regionale di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

13.4.    L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 14 – SCIOGLIMENTO

14.1.    Il Congresso regionale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di  almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

14.2.    In caso di scioglimento il Congresso regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

14.3.    In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell’Associazione regionale, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI Associazione nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

14.4.    Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15 – DISPOSIZIONI VARIE

15.1.    Il Presidente regionale e i componenti della Presidenza regionale uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza regionale entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Presidenza nazionale.

15.2.    La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni regionali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

15.3.    In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza regionale e del Presidente regionale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l’adozione di uno dei provvedimento previsti dall’art. 6.2. che precede.

15.4.    Ogni atto o documento dell’Associazione:
A)    che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;
B)    che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall’Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,
deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente regionale – la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vice Presidente regionale Vicario o dal componente della Presidenza regionale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente regionale, almeno l’ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all’uopo autorizzati.

15.5.    Delle attività descritte al punto B) dell’art. 15.4 che precede deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza nazionale, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.

15.6.    La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI, conferisce alla Direzione Nazionale delle ACLI la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all’art. 6.2 che precede.

Art. 16 - NORME FINALI

16.1.    Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Associazione Nazionale - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia.



ACLI Sede Regionale dell'Emilia Romagna APS - Via Scipione dal Ferro, 4 – 40138 Bologna c/o OFICINA I.S.
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